Jobs Act, Confartigianato Vicenza: assurda la nuova procedura per le dimissioni
Giovedi 14 Gennaio 2016 alle 15:22 | 0 commenti
Confartigianato Vicenza
Il Decreto Legislativo 151/2015, che attua i principi di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti in materia di lavoro previsti nel Jobs Act, ha previsto tra l’altro una nuova procedura per le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Ma secondo Sandro Venzo, delegato per le politiche del lavoro e della formazione di Confartigianato Vicenza, “a leggere le nuove disposizioni, operative dal 12 marzo prossimo, si rimane a dir poco allibiti nel constatare che un lavoratore, qualora decida volontariamente di dimettersi o concordi con il datore di lavoro una risoluzione consensuale, dovrà seguire un percorso a ostacoli farraginoso e del tutto irragionevoleâ€.
I vari passaggi che il lavoratore dovrà effettuare sono i seguenti: richiedere, se non già posseduto, il codice Pin all’Inps; registrarsi sul sito “cliclavoro.gov.it†e ottenere username e password; accedendo al portale, compilare un modulo telematico che contiene i dati del datore e del rapporto di lavoro, e provvedere poi alla trasmissione del modulo di dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto al datore di lavoro (nella sua casella Pec) e alla Direzione Territoriale del Lavoro; il sistema provvederà automaticamente ad attribuire un codice alfanumerico che attesterà la data e l’ora di trasmissione del modulo. La procedura dovrà essere utilizzata anche nel caso in cui il lavoratore dovesse decidere, entro i sette giorni successivi, di revocare le proprie dimissioni.
Se il lavoratore decidesse di non gestire da sé la procedura, ritenendola troppo complessa (e come dargli torto?), dovrà rivolgersi a soggetti abilitati, inevitabilmente finendo per chiedere consulenza anche al proprio datore di lavoro per districarsi in tale matassa: quindi ai patronati, alle organizzazioni sindacali, agli enti bilaterali e alle commissioni di certificazione; in tale caso, però, per garantire l’effettiva volontà del lavoratore, si dovrà procedere alla firma digitale del modulo coi dati delle dimissioni, o dell’eventuale revoca.
Tutto ciò, secondo Venzo, “impone alcune considerazioni di opportunità , ma soprattutto di buonsenso. Innanzitutto ricordando che già la legge Fornero aveva previsto una nuova procedura per la comunicazione delle dimissioni, però con modalità sicuramente meno complicate, e soprattutto congegnate in modo tale che se il lavoratore, presentata la lettera di dimissioni, per noncuranza non avesse provveduto alla loro convalida entro sette giorni, quelle dimissioni erano comunque efficaciâ€.
“Oggi invece – osserva Venzo - esiste solo la procedura on line, quindi non si potranno utilizzare altre e più veloci e pratiche; ci chiediamo cosa succederà nei casi in cui il lavoratore - soprattutto quelli extracomunitari che magari tornano nei Paesi d’origine - si limiterà a presentare una semplice lettera di dimissioni, senza seguire il percorso telematico; le aziende saranno costrette, quasi implorandolo, a invitare il lavoratore ad attivare la procedura on line per dare efficacia alla propria volontà di dimettersi. Siamo al paradosso: con la scusa di combattere il cosiddetto fenomeno delle ‘dimissioni in bianco’, che peraltro ormai da tempo risulta del tutto trascurabile se non impossibile da attuarsi, si è messo in piedi un congegno assurdo che costringerà le aziende a rincorrere i lavoratori che hanno deciso di andarsene, magari comunicandolo lo stesso giorno in cui se ne vanno, in barba alla procedura previstaâ€.
“Riteniamo – conclude Venzo – che anche agli occhi del lavoratore la nuova procedura possa risultare indigesta, obbligandolo a un percorso tortuoso o comunque a rivolgersi a soggetti terzi, il cui coinvolgimento potrebbe a andare a discapito, ad esempio, della celerità che l’atto di dimissioni in quel momento richiederebbe. Vedi il caso del reperimento di una migliore occupazione per accedere alla quale fosse necessario accettare in tempi strettissimiâ€.
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