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Antonino De Silvestri all'assemblea dei "No" alle proposte BPVi, l'ex Pm duro: chi rapina fa meno danni di quelli causati ai soci da Zonin & c.

Di Giovanni Coviello (Direttore responsabile VicenzaPiù) Domenica 28 Febbraio 2016 alle 15:33 | 0 commenti

Ieri durante l'incontro affollatissimo al patronato Leone XIII hanno illustrato ai "soci il piano industriale alternativo per la Popolare di Vicenza: 4 banche con "licenze" BPVi, Banca Nuova, FarBanca, PrestiNuova..." Fabio Lugano e le associazioni del "No" all'assemblea BPVi del 5 marzo, che si terrà, "una stranezza o una scelta simbolicamente inopportuna" hanno osservato in molti, proprio a Gambellara, regno delle attività vinicole di Gianni Zonin, il presidente indagato dalla magistratura e accusato dai 118.000 soci impoveriti per il flop a pochi euro delle loro azioni dalle... azioni da lui intraprese col suo Cda. Durante la maratona di oltre tre ore di dati e motivazioni, per altro mai abbondonata dai presenti, è intervenuto anche l'avvocato Antonino De Silvestri.

L'ex Pm di Vicenza, che ha affrontato le numerose argomentazioni favorevoli al "No" da un punto di vista pratico e legale ha anche puntato l'indice contro chi nella Banca Popolare di Vicenza, ha detto, "ha fatto più danni di un rapinatore".  

Il video è breve e chiaro, per cui non occorre, anzi..., farne una sintesi, mentre a seguire vi proponiamo un testo cortesemente messoci a disposizione dall'avvocato Antonino De Silvestri, che ringraziamo perchè pensiamo possa esservi utile a fare delle scelte sul piano legale.

 

Introduzione

 

Ringrazio gli amici intervenuti

Mi rivolgo ad un pubblico, uso eufemismi, di delusi irritati e preoccupati

Il mio obiettivo, perciò, non è e non può essere quello di farvi un discorso esteticamente  apprezzabile,  ma quello di riflettere insieme a voi, supportandovi tecnicamente, sulle possibili azioni di tutela realisticamente esperibili

La mia metodologia di esposizione sarà la più semplice possibile, ipotizzando un uditorio che ha poca dimestichezza con il diritto ed evitando perciò il più possibile di citare leggi ed  articoli

Resto ovviamente a disposizione  dei  presenti  che parlano la mia stessa lingua

Farò riferimento specifico alla Bpvi, ma il discorso è ovviamente estensibile a Veneto banca,  e  più  in  generale alle popolari non  quotate

 

Due premesse

Non esprimo e non chiedetemi giudizi di valore sull'accaduto. Oltretutto sono il  Pm  che  all'incirca  tre lustri fa ha indagato sulla banca e sul suo presidente.

Le notizie che conosco a livello giudiziario le ho  apprese dalla stampa e le mie opinioni sono appunto opinioni personali che derivano dal mio patrimonio conoscitivo e, ovviamente, dalla mia pregressa attività di Pm.

 

I fatti essenziali storicamente accertati

Sino ad una decina di anni fa avere azioni  della popolare era un privilegio, spesso uno status simbol

In realtà i più non sapevano nemmeno che si trattava di prodotti finanziari illiquidi o con limitazione fattuale al disinvestimento, e chi lo sapeva, visto il crescente rendimento del titolo autoquotato al di fuori della borsa, nemmeno si poneva il problema del depauperamento delle azioni: investimento sicuro o musina, come si dice in dialetto.

Il grafico pubblicato dalla stampa tempo fa ci dice che, nonostante la crisi dal 2006, il valore delle azioni, seppur non con gli incrementi del passato, è sempre aumentato: da 58 del 2010, nel 2011 è arrivato a 62.5. E nonostante quello che è successo è rimasto incredibilmente invariato. Quali spiegazioni dare?

 

Entra in gioco l'Europa economica

Già nel 2004 è stata emanata una direttiva, detta Mifid, che prescrive agli stati membri  che  le  loro banche,  nella distribuzione dei prodotti finanziari, devono curare che gli stessi siano in linea con le caratteristiche personali del cliente, la c.d.  profilatura.

Nel 2007 l'Italia si è adeguata,  sia  recependo  la  Mifid, che si occupa specificamente anche dei prodotti finanziari illiquidi, (art. 19.1) sia modificando il  tu finanza che  detta  criteri  generali  nella  prestazione dei servizi di investimento

Successivamente nel 2009 la Consob, che si occupa dalla metà del secolo scorso del pubblico risparmio, emette una dettagliata comunicazione in cui specifica il  dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza nella distribuzione dei prodotti finanziari illiquidi partendo dal presupposto della c.d. asimmetria informativa, del deficit informativo, cioè, che esiste tra la banca e l'investitore

Si dice, tra l'altro, che lo stato di tensione finanziaria di cui soffrono le banche potrebbe  incentivare l'offerta di titoli propri percepiti a basso rischio ed a capitale garantito e quindi si impone alle  stesse:

Il dovere di agire in modo onesto equo  e professionale per servire al meglio  le  aspettative  dei clienti ispirandosi al criterio guida del loro interesse;

Si richiede agli istituti il passaggio dal mero collocamento del prodotto al servizio reso al cliente;

L'adozione di misure di trasparenza sia ex ante, prima cioè dell'investimento e sia ex post, quali gli obblighi di rendicontazione periodica e la possibilità di ricostruire  l'attività  d'investimento svolta;

 

Il declino della banca e le irregolarità riscontrate

All'incirca negli ultimi sette/otto anni, complice evidentemente anche la situazione economica, la banca ha cominciato ad entrare in tensione ed è stata quindi inevitabilmente monitorata

Ci sono state visite ispettive della BCE, della Consob e della Banca d'Italia tenute nascoste, per quanto possibile, persino ai dipendenti.

Clamoroso il caso della verifica avviata dalla BCE nel settembre 2013, di cui la banca ha dato notizia solo ad ottobre 2014.

Gli esiti di questa verifica sono stati disastrosi:  è  lei  che ha scoperto il circa 1 miliardo di acquisti di azioni finanziato e che ha  costretto  l'istituto  a  ridimensionare in vario modo i propri parametri finanziari e patrimoniali

Lo scorso anno, con il ridimensionamento del valore delle azioni ad € 48, gli eventi sono diventati di pubblico dominio tant'è che si legge nel fatto quotidiano del 12 settembre 2015, che sono stati fatti dai vertici dell'istituto giochetti sulle azioni e sui bilanci della banca.

Si è saputo inoltre che, a seguito di una verifica, la Consob ha rilevato una diffusa inosservanza delle procedure Mifid. Mi è stato riferito  da  clienti investitori di essere stati trasformati in burocratici sottoscrittori di moduli non certo nel loro  interesse.

È stato anche riferito di una verifica della Banca d'Italia che ha riscontrato difetti di collegialità nel Cda della banca, governata cioè senza rispetto dei principi di democrazia interna

 

Come si è comportata la banca con i soci?

Ha fatto capire agli azionisti che la situazione economico-finanziaria  era in rovinosa caduta? Ha  agito   nei loro confronti in modo trasparente, onesto e professionale? Si è posta al loro servizio?

Riferisco quanto rilevato personalmente, appreso da clienti o letto nei giornali.

Negli ultimi cinque anni ha fatto di tutto per  collocare azioni e/o obbligazioni convertibili facendo sempre figurare, contrariamente al vero, che le richieste provenivano spontaneamente dal cliente;

Ha condizionato la prestazione di servizi bancari (rinnovo fidi, prestito d'uso d'oro, mutui, scoperti di cassa e così via) alla sottoscrizione di azioni, addirittura, si dice, a percentuali usualmente praticate;

Ha finanziato azionisti, corteggiandoli e lusingandoli di essere stati amicalmente prescelti, proponendo loro di utilizzare scoperti di cassa (fatti risultare sulle carte come richiesti per altri scopi), per di più a tassi agevolati, per acquistare    azioni.

Sono le operazioni definite gergalmente "baciate", quelle cioè in cui la banca ha in vario modo finanziato, in tutto o in parte, l'acquisto di azioni gonfiando così il suo capitale.

Non ha esitato a far sottoscrivere azioni e/o obbligazioni da mogli, mariti, genitori non presenti accettando firme apocrife apposte in loro  vece.

Ha scoraggiato in tutti i modi le richieste di vendita delle azioni, offrendo e concedendo mutui in cambio.

Ha promesso vendite oralmente, rappresentando poi ai clienti che in buona fede hanno tentato di far valere  la circostanza che non c'era alcuna richiesta scritta che lo    comprovasse.

 

Quali tutele per gli azionisti lesi?

La materia è oltremodo complessa. Si intersecano principi speciali del diritto bancario, del Tuf e del Tub che non constano di molti precedenti giurisprudenziali. Ci sono poi reati non solo comuni, ma anche quelli societari previsti dal diritto comune, nonché istituti civilistici applicabili a materie povere di precedenti.

Sgomberiamo innanzitutto il terreno da false   credenze.

Le tutele possono essere solo individuali e personalizzate.

La posizione dei soci che si sono visti svalutare le azioni non sono affatto omologabili tra loro ma sono profondamente diverse.

Quindi: nessuna possibilità per class action (istituto per altro non ancora previsto in Italia, ndr)

Se nessuna tutela collettiva è possibile civilmente, neanche le denunce penali sottoscritte da più azionisti hanno un grande significato a fini di tutela specie se generiche e relative agli stessi reati per cui sette procure della repubblica stanno indagando dal 22 settembre dello scorso anno.

 

Un breve cenno ai reati societari

False comunicazioni sociali (2621 cc)

C'è stata lo scorso anno una riforma del falso in bilancio che non è applicabile perché prevede sanzioni più gravi.

La vecchia norma, quella applicabile, è comunque una norma centrale degli assetti di mercato perché tutela sia il patrimonio sociale che l'interesse "pubblico"  ad una gestione sempre più trasparente dell'attività sociale

La norma non si riferisce solo al bilancio, ma anche ad ogni altra forma di comunicazione sociale idonea ad indurre in errore i destinatari, che nella specie non sembrano davvero essere mancate

 
 

Falso in prospetto (2623 cc e 175 tuf)

1) è una norma specifica che sanziona chi espone false informazioni ovvero occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore nei prospetti di offerta di prodotti finanziari

 

Aggiotaggio (2637 cc)

1) l'essenza di questo reato, non a caso definito come aggiotaggio "informatico" consiste, in sostanza, nella diffusione di notizie false o nel compimento  di  ogni  altro artificio idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico acquista strumenti finanziari non quotati ripone  sulla stabilità della banca.

A voi  (in attesa di chi di dovere, ndr) il giudizio sulla sussistenza o meno di questo reato

 

Ostacolo alle pubbliche autorità di vigilanza (2638 cc e  174 tuf)

È una norma complessa, che punisce in sostanza ogni forma di ostacolo (esposizione  di  fatti  non  veri,  relativi alla situazione economica patrimoniale della banca, ovvero occultamento di fatti della stessa natura).

Qui il discorso diventa delicato perché non  è  dato  sapere se ci fossero le condizioni perché  la  Banca  d'Italia non abbia ritenuto di adottare provvedimenti quali quelli presi, ad esempio, per la Popolare di Marostica.

 

Queste tre norme hanno  tutte  una  stessa  funzione.  Sono  di  pericolo  astratto,   in  termini   più  comprensibili rappresentano una         tutela    anticipata            del          risparmio tutelato  dall'art.  47 cost.

 

Non  è dato sapere per quali reati  si stia procedendo

Se infatti è pacifico che la procura sta procedendo per reati societari quelli che a prima vista sembrano imprescindibili, non è escluso che la stessa non abbia ipotizzato reati ben più gravi, quali l'associazione per delinquere finalizzata appunto agli anzidetti reati societari oltre che alla  truffa.

Apprendo infatti da Romagna nel n. 01 . 2014  che  la  procura di Rimini, a fini di indagine, ha potuto accertare che la Carim ometteva dolosamente di evidenziare nei bilanci perdite già maturate da tempo tramite stime e valutazioni  non  corrispondenti  alla reale situazione.

Per la verità si è accertato anche altro  (linee  di  credito di favore a gruppi insolventi, omessa svalutazione di crediti, acquisto illegittimo delle proprie azioni)

Sta di fatto che sono stati notificati  avvisi  a  26 dirigenti, sindaci e revisori contabili che, in ipotesi, vengono ritenuti la "cupola" dell'istituto, coloro cioè che hanno orchestrato e programmato gli  illeciti  seriali.

A prescindere da ogni valutazione, è comunque un dato che, se reati sono stati  commessi,  come  pare,  non  possono essere monosoggettivi, commessi cioè da  una sola persona, ma  necessariamente  plurisoggettivi,  cioè in concorso  o in associazione.

È evidente che gli azionisti potranno costituirsi parti civili negli instaurandi processi, tant'è che la Procura della Repubblica di Vicenza ha già da tempo predisposto dei moduli per dichiararsi  parti  offese  future  parti civili.

Se però come prospettiva abbiamo non la punizione di eventuali    colpevoli,   quanto   il   recupero   del   valore delle azioni depauperate, occorre tener presente che, alla stregua (degli articoli 185 e 74) dei codici (penale il primo, di procedura il secondo), il danno risarcibile è solo quello diretto ed effettivo, non quello di cui il reato possa essere stato causa mediata o mero presupposto.

Per essere più chiaro, se ho diecimila azioni il giudice penale che condannerà mi restituirà il loro valore? Al massimo, se riconoscerà un rapporto diretto difficile da quantificare, condannerà i colpevoli al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, se ne parlerà cioè tra non meno di dieci  anni!

 

Le tre prospettive  di tutela

( ombudsman bancario, la tutela penale, le tutele civili)

Va subito detto che le azioni hanno la possibilità di successo se si riferiscono al periodo criminogeno, a quel periodo, cioè, in cui la banca era consapevole che le sue condizioni patrimoniali, economico e finanziarie erano diverse e sottaciute e che quindi il valore delle azioni che con varie modalità, di regola forzate e/o illecite faceva sottoscrivere, era inevitabilmente destinato a depauperarsi

 

Ombudsman  bancario

Si tratta di un giurì specializzato, in  materia bancario ­ finanziaria, non un vero e proprio arbitrato, con regole particolarissime  e importanti     limitazioni e  competente solo  per importi non superiori ad € 100.000;

È gratuito, vincola la banca , ma non il cliente che resta libero, perciò, in caso di soccombenza, di rivolgersi alla magistratura;

È sottoposto a precisi limiti di tempo: 1) deve essere presentato un reclamo all'ufficio della banca, che deve essere stato appositamente istituito, non oltre due anni dall'operazione contestata (l'aumento di capitale del 2014, sicuramente il più subdolo, perché comportava la sottoscrizione di azioni che la banca sapeva che mai avrebbe venduto, è dunque ricompreso!) a cui la stessa deve rispondere nel termine previsto; 2) se la banca respinge la doglianza o non risponde, c'è un anno di tempo per avanzare il reclamo  all'ombudsman ;

Il giurì è composto da 5 membri, di cui due nominati dall’ABI. Gli altri due sono nominati da associazioni rappresentative (Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura, Confartigianato) e dal Consiglio nazionale dei consumatori mentre, il presidente è nominato dal Consiglio di Stato.

È indicato:

per i grossi difetti di profilatura per i quali la Consob risulta peraltro aver già sanzionato la bpvi. Si è infatti potuto constatare che la banca ha interpretato la ricordata comunicazione Consob costantemente  pro domo  sua,  in modo burocratico e autoreferenziale, trasformando l'investitore in un mero sottoscrittore di moduli.

Per i difetti di apocrifia di sottoscrizione delle azioni, evenienze molto più frequenti di quanto si possa pensare, perché spesso coniugi l'uno per l'altro, genitori per i figli, hanno apposto in loro vece firme apocrife, facendoli così risultare azionisti con un atto del quale non può che riconoscersi la radicale nullità.

La strada del giurì potrebbe essere tentata, lo ripeto, anche per le sottoscrizioni relative all'aumento  di  capitale  del  2014,  specie nei  casi più clamorosi di "baciate" o di grossolane "pressioni" in cambio di benefici bancari-

Nella casistica, i reclami accolti sono  stati  fondati sulla violazione dell'art. 21 Tuf che impone diligenza correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse  del cliente

 

La tutela penale

Ci sono dunque dei reati che l'Ag sta perseguendo nei confronti dei vertici della banca.

La prospettiva (di questo intervento, ndr) è  però  finalizzata  alla diretta tutela dell'azionista leso, e non ai guai giudiziari della governance.

Ho già detto che ogni azionista ha una sua particolarissima posizione, ricca di dinamiche e di dettagli unici (visite in casa o in azienda, testimoni alle negoziazioni, interventi  di  operatori  aziendali)  e l'unico modo per valorizzarla è quello di procedere ad una specifica denuncia per truffa.

L'unico modo per valorizzare queste situazioni a fini risarcitori è quello di procedere ad una specifica denuncia per


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