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Assicurazione mutuo: le novità introdotte dal DDL concorrenza

Di VicenzaPiù Mercoledi 13 Settembre 2017 alle 09:12 | non commentabile

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Il ddl concorrenza è attualmente in esame e verrà confermato solo per la fine del 2017. Vediamo dunque cosa aspettarci nel campo dell'assicurazione mutuo se le cose dovessero rimanere invariate. Partiamo dal presupposto che ormai era pratica comune quella di vincolare l'accettazione e l'erogazione di un mutuo da parte della banca esclusivamente alla stipulazione di una polizza. Il ddl concorrenza, per tale motivo, ha deciso di regolamentare proprio questo aspetto dei mutui per dare maggiori garanzie e tutele ai consumatori.

Il primo punto stabilisce appunto che non è possibile vincolare il mutuo ad un'assicurazione, di qualunque tipo essa sia. Nel caso in cui la banca decida di proporre una polizza da abbinare al mutuo affinché questo possa essere erogato, è necessario che l'istituto creditizio dia alcune importanti informazioni. Vale a dire che la banca è obbligata a comunicare se percepisce una qualche provvigione da parte dell'assicurazione interessata e, nel caso, quale sia l'ammontare di questa. Inoltre, deve assolutamente proporre almeno altri due preventivi tra i quali i clienti possono scegliere quello che ritengono più conveniente. Se l'istituto bancario dovesse venir meno a uno di questi obblighi, le sanzioni a suo carico saranno considerevoli.

Ma probabilmente la più grande novità introdotta dal DDL concorrenza è che il cliente possa cercare autonomamente l'assicurazione da abbinare al mutuo che preferisce. L'unica prerogativa che si richiede a questa polizza assicurativa esterna è che rispetti i requisiti minimi imposti dalla banca affinché il mutuo possa essere concesso ed erogato.

Qualora questo dovesse avvenire, la banca non può in alcun modo variare le condizioni di finanziamento precedentemente illustrate. Se il cliente lo desidererà, avrà la possibilità di recedere dalla polizza esterna già stipulata. La recessione, se avviene entro 60 giorni dalla firma del contratto, non comporterà pene peculiare per il cliente. Inoltre, il mutuo non viene perso, non variano le sue condizioni e le rate già pagate vengono comunque considerate. Entro questo limite di tempo, il creditore può decidere di stipulare la polizza assicurativa proposta dalla banca.

E' fatto inoltre obbligo per legge da parte degli intermediari finanziari, delle banche e degli istituti assicurativi di comunicare tutti gli aspetti e le novità derivanti dal nuovo DDL concorrenza. Le comunicazioni devo essere fatte in via separata rispetto alla documentazione contrattuale inerente al mutuo. Anche in questo caso, se dovesse venir meno il requisito di trasparenza imposto dal DDL concorrenza, le pene a carico degli istituti bancari e assicurativi saranno elevate.

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